Alloggi dei fuorisede, che fare? Intervista alla prof.ssa Antonella Sciortino

Studenti universitari fuorisede colpiti in modo particolare dall’emergenza coronavirus. A riprova di ciò le misure varate dal governo regionale e dagli Ersu siciliani a sostegno di chi è stato doppiamente penalizzato, anche a causa del pagamento a vuoto della pigione e delle spese condominiali, essendosi ricongiunto al proprio nucleo familiare; ma anche un sostegno a chi ha scelto – responsabilmente – di non fare ritorno a casa per non trasformarsi in vettore del virus nei confronti del proprio nucleo familiare e della propria comunità di provenienza.

Ma gli studenti che – considerata la situazione eccezionale che si è creata – volessero recedere dal contratto per coronavirus quali strumenti hanno? Qual è il quadro normativo che regolamenta questo settore?

Il consiglio può essere di rivolgersi alle associazioni di categoria degli inquilini firmatarie degli accordi territoriali per avere consulenza e assistenza. Per esempio a Palermo: SUNIA, SICET, UNIAT, ANIA e FEDERCASA.

Per aiutare gli studenti a capire come meglio comportarsi sul tema affitti, abbiamo intervistato la professoressa Antonella Sciortino, ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Palermo e componente del C. di A. dell’Ersu in rappresentanza dei docenti universitari.

 

Professoressa Sciortino, la situazione di emergenza dovuta al diffondersi del contagio dell’infezione Covid-19 sta producendo rilevanti danni economici che si stanno traducendo in una drastica riduzione del reddito per un gran numero di soggetti e di nuclei familiari; questa condizione può essere utilizzata dagli studenti-conduttori per recedere anticipatamente dal contratto di locazione?

Il recesso è il diritto di sciogliere unilateralmente un contratto previsto dalla legge o specificatamente pattuito dalle parti. Nel nostro caso, per le locazioni transitorie stipulate dagli studenti universitari, la legge (in particolare la disciplina tipo predisposta in applicazione dell’art. 5.2 L.431/1998) prevede il recesso al ricorrere di gravi motivi. L’emergenza determinata dal Covid-19 integra certamente un grave motivo invocabile al fine di recedere legittimamente dal vincolo contrattuale.

 

E’ possibile ottenere la sospensione o la riduzione del canone di locazione? Con quali conseguenze?

La legge non prevede ipotesi di sospensione dell’obbligo di corrispondere il canone di locazione. I margini per invocare l’emergenza Covid-19 come causa di risoluzione per impossibilità sopravvenuta non sono rassicuranti, molto più ragionevolmente si potrebbe invocare il diritto di recesso che per le locazioni transitorie stipulati dagli studenti universitari prevede un preavviso di 3 mesi come ho già esposto sopra.

 

Esiste la possibilità per le parti di raggiungere un accordo per la risoluzione consensuale anticipata del contratto?

Il contratto è il frutto della volontà delle parti che consente non solo la modifica ma anche lo scioglimento dello stesso.

 

Esiste la possibilità di poter beneficiare di una riduzione del canone di locazione rinegoziandolo con il padrone di casa? Bisogna comunicarlo all’Agenzia delle entrate?

Come evidenziato in precedenza la volontà delle parti può determinare non solo lo scioglimento del contratto, ma anche la sua eventuale modifica come la sospensione degli obblighi reciproci derivanti dal contratto. Eventuali modifiche del contratto che incidano sull’entità del canone vanno comunicate all’Agenzia delle entrate. Ciò è soprattutto un interesse del locatore per ragioni fiscali.

 

Il mancato pagamento o la disdetta senza il rispetto dei termini previsti dal contratto a che rischi espone l’inquilino?

In caso di mancato pagamento di uno o più canoni che non sia giustificato alla stregua delle condizioni indicate in precedenza consente al locatore di richiedere al giudice la condanna del conduttore al pagamento dei canoni insoluti e delle eventuali spese accessorie e legali.

 

Nel caso lo studente acceda ai contributi alloggiativi ERSU come vi comporterete come Ente nei confronti degli studenti che devono esibire o hanno già esibito un contratto per una durata più lunga della effettiva conduzione dell’alloggio?

Quella che sto per esporre è la mia personale opinione e in quanto tale non può impegnare l’ERSU che si esprime attraverso il suo legale rappresentante.

Dubito della legittimità di un contributo alloggiativo relativo ad un arco temporale nel quale lo studente non abbia effettivamente pagato il canone locatizio. In tal caso dovrà restituire la parte di contributo relativo ai canoni non pagati.

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