FONTE NORMATIVA E NATURA DELL’ISTITUTO: L’art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis, nell’ambito del d.lgs. 165/2001, rubricato “tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”, in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l’emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing. Con l’espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un’amministrazione che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell’interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire. La segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo. Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.
SCOPO E FINALITA’ DELLA PROCEDURA: L’obiettivo perseguito dalla procedura è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazione e circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.
OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE: Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico. In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate penalmente rilevanti:
- poste in essere in violazione dei Codici di comportamento aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all’amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all’immagine dell’Amministrazione di appartenenza;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all’ambiente;
- pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l’Amministrazione.
Il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza del Servizio Personale.
CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI: Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi: a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito dell’azienda; b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione; c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi; d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati; e) l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione; f) l’indicazione fatti; f) l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti; ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
MODALITA’ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE: Ogni Amministrazione deve dotarsi delle modalità operative atte a consentire ad ogni dipendente di segnalare comportamenti illeciti, anche per via telematica, con la certezza della segretezza della sua identità senza temere di essere esposto a forme di intimidazione e di subire conseguenze da parte dell’autore dell’illecito, che rechino pregiudizio a causa della segnalazione effettuata. In attesa di formulare e disciplinare con apposito Regolamento, redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e approvato dall’Organo di Governo, una propria policy e una modulistica ad hoc, l’E.R.S.U. di Palermo intende avvalersi del servizio web “Allerta Anticorruzione-ALAC”, ideato dal chapter italiano di Transparency International per raccogliere in modo anonimo e protetto le segnalazioni di dipendenti, cittadini e whistleblowers, testimoni o vittime di casi di corruzione. L´obiettivo primario del servizio è assistere coloro che intendono denunciare fatti illeciti, guidandoli nella scelta del percorso più sicuro ed appropriato in relazione al caso concreto. Le attività di supporto si articolano principalmente in due momenti:
- Viene anzitutto fornito ausilio all´informatore nel circostanziare la propria denuncia.
- In secondo luogo, si individua il destinatario più adatto: qualora ad esempio il ricorso al funzionario anti-corruzione interno ad ogni ente pubblico non sia possibile od efficace, il protocollo messo a punto prevede che ci si rivolga all´A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione), o all´autorità locale, ovvero in ultima istanza ai mass media.
ALAC (Advocacy and Legal Advice Center) si distingue inoltre sul versante della riservatezza: superando i tradizionali metodi di raccolta (posta fisica, telefono, e-mail), le segnalazioni vengono gestite da Global Leaks, piattaforma capace di garantire l´assoluto anonimato di chi accede ed interagisce con il portale. Per inviare la tua segnalazione di illecito clicca qui
Con Delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 25 luglio 2019 è stato approvato il “Regolamento per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (“whistleblowing”)“